L’agevolazione fiscale IVA al 10% è quasi sempre applicabile in tutti i casi di manutenzione ordinaria e straordinaria di edifici ad uso abitativo, questa è valida sia per la manodopera che per i materiali a patto che il fornitore e l’istallatore siano la stessa azienda.
Se ad acquistare i materiali (rubinetteria, sanitari, piastrelle etc.) è la vostra impresa di fiducia questa potrà farvi un unica fattura con IVA agevolata al 10% ad eccezione che l’importo dei beni di valore significativo non sia superiore al valore della prestazione lavorativa.
Di seguito proveremo ad essere più chiari, i beni di valore significativo vengono descritti nel decreto del Ministero delle Finanze 29 dicembre 1999 e di seguito ne riportiamo la classificazione:
- ascensori e montacarichi;
- infissi interni ed esterni;
- caldaie;
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria;
- sanitari e rubinetterie da bagno;
- impianti di sicurezza;
ESEMPIO: Se stiamo effettuando la manutenzione straordinaria di un appartamento e i beni di valore significativo superano il valore della manodopera, l’IVA agevolata sulle ristrutturazioni edilizie si dovrà calcolare in questo modo.
Ipotizziamo l’importo dell’intervento complessivo di € 50.000 di cui € 30.000 per beni di valore significativo e € 20.000 per la prestazione lavorativa (manodopera). In questo caso l’IVA agevolata si applica solo sulla differenza tra l’importo complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (€ 50.000 importo lavori – € 30.000 valore beni significativi = € 20.000 soglia dell’Iva agevolata al 10% per i beni di valore significativo), quindi la restante parte dei beni (€ 10.000) dovrà essere pagata con l’aliquota ordinaria del 22%.
Nell’ IVA agevolata al 10% non rientrano
- tutti quei beni e/o materiali forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori;
- tutti beni e/o materiali acquistati direttamente del committente;
- le parcelle professionali
Per ulteriori approfondimenti non esitate a contattarci.